Il Bonus Casa è stato modificato dalla recente Legge di Bilancio 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.310 del 31 dicembre 2021, con proroghe, nuovi e vecchi adempimenti estesi anche ai bonus minori e novità anche per alcuni limiti di spesa.
Ancora più di recente poi sono state introdotte ulteriori proroghe e novità.
Vediamo insieme quali sono.
Indice:
Le nuove scadenze per il Superbonus 110
Per il Superbonus 110 per cento le nuove scadenze sono variabili a seconda del beneficiario.
Per gli edifici unifamiliari si può ottenere la detrazione fiscale per questo bonus fino al 31 dicembre 2022 con la condizione che entro il 30 settembre 2022 (grazie al Decreto aiuti che lo ha prolungato di tre mesi) devono essere stati compiuti i lavori per il 30% del totale.
Nel caso di condomini o edifici con 2-4 unità appartenenti allo stesso proprietario la scadenza è al 31 dicembre 2025 con delle riduzioni nel tempo. In particolare, la detrazione sarà dovuta secondo questa modalità:
- 110% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
- 70% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2024
- 65% per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025.
Per IACP e cooperative di abitazione la scadenza è al 31 dicembre 2023 a patto che entro il 30 giugno 2023 sia stato completato il 60% dei lavori.
Infine, per le associazioni sportive valgono le stesse scadenze delle case unifamiliari, con una percentuale di lavori realizzati al 30 giugno 2022 pari al 60%.
Sconto in fattura e cessione del credito: le proroghe
Anche per lo sconto in fattura e la cessione del credito ci sono delle proroghe, con queste modalità:
- Per il Superbonus 110 fino al 2025
- Per tutti gli altri bonus minori fino al 2024.
Con il Decreto Sostegni Ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale come D.L. n.4/2022 è stato stabilito che la cessione sarà possibile solo una volta. Ciò vuol dire che l’Impresa che ha acquistato il credito dal cliente potrà cederlo solo una volta ad un terzo soggetto. Quest’ultimo, a sua volta, non potrà più cederlo.
Adempimenti per ottenere i bonus
Per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito è necessario adempiere ad alcuni obblighi.
E’ necessario, infatti, che vengano rilasciati l’asseverazione di congruità dei prezzi e il visto di conformità anche per i bonus edilizi minori.
Tali adempimenti non sono applicabili nel caso di lavori di edilizia libera (art. 6 del D.P.R. n.380 del 2001 – D.M. 2 marzo 2018 – norme regionali) o nel caso di lavori che nel complesso non superino i 10.000 euro, ad eccezione degli interventi previsti all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (facciate).
L’asseverazione della congruità dei prezzi viene rilasciata da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere) che verifica l’adeguatezza dei prezzi applicati dall’Impresa rispetto a quelli dei prezzari
- predisposti dalle regioni e dalle province autonome, i listini ufficiali o delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- i prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi,
- individuati nel decreto MISE del 6 agosto 2020.
Il visto di conformità viene rilasciato da un soggetto abilitato tipo un dottore commercialista o un consulente del lavoro.
Entrambi i costi per le due prestazioni sono detraibili.
Bonus casa: chi può usufruirne
I bonus legati alla casa possono essere ottenuti da tutti i soggetti tenuti al versamento delle imposte sui redditi, residenti o non in Italia.
Nello specifico poi può usufruire delle detrazioni fiscali sia il proprietario dell’immobile interessato dai lavori, sia i detentori di altri diritti reali di godimento come i locatari o i comodatari.
Interventi trainanti e interventi trainati
Per il Superbonus 110 i lavori trainanti restano:
- l’isolamento termico di almeno il 25% delle superfici opache disperdenti con materiali certificati secondo i criteri CAM (Criteri Ambientali Minimi)
- la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente
- interventi antisismici in zone sismiche 1,2 e 3 (il cosiddetto Super Sismabonus).
Gli interventi trainati sono invece:
- l’impianto fotovoltaico collegato alla rete elettrica nazionale, con una spesa massima di 2.400 euro per ogni kW ed un massimo di 20 kW
- la sostituzione degli infissi, che devono però rispettare il limite di trasmittanza termica per ogni zona climatica
- gli impianti smart che sono strettamente collegati agli impianti energetici
- la sostituzione di vecchie stufe e camini, a patto che abbiano un rendimento superiore all’85% e un Certificato Ambientale almeno 4 stelle.
E’ stato, inoltre, approvato dal Ministro Cingolani il decreto contenente i nuovi massimali di spesa per il Superbonus 110 e gli altri bonus minori. Tali massimali sono entrati in vigore dal 15 aprile 2022.
Intanto, data la gran confusione che regna in questo ambito sull’argomento per i continui cambiamenti, il Ministero della Transizione Ecologica ha predisposto e pubblicato pochi giorni prima della loro entrata in vigore delle FAQ per rispondere alle domande più frequenti sui costi massimi.
Novità SOA per Superbonus 110 e bonus casa
Ultimissima tra le novità in fatto di bonus è la richiesta dal 1° luglio 2022 del possesso di certificazione SOA per le imprese che appaltino lavori di importo superiore a 516.000 euro.
Le stesse imprese inoltre, a partire dal 27 maggio 2022 dovranno applicare il CCNL del settore edile per lavori di importo superiore a 70.000 euro.
Bonus per la casa per il 2022
Degli altri bonus minori abbiamo già un po’ parlato rispetto alla gestione del credito maturato e agli adempimenti per poter ottenere le detrazioni fiscali.
Nel seguito facciamo un ulteriore approfondimento su caratteristiche, adempimenti e scadenze.
Bonus casa ristrutturazione 50%
Il Bonus casa legato alle ristrutturazioni edilizie delle unità abitative resta al 50%, con detrazioni recuperabili con 10 quote annuali e si avrà la possibilità di accedervi fino al 31 dicembre 2024. Il massimale resta a 96.000 euro.
Le spese detraibili sono quelle legate ad interventi di:
- manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati su parti comuni di edifici residenziali, cioè su condomini (interventi indicati alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del DPR 380/2001);
- manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia effettuati su singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale; parliamo anche di immobili rurali e pertinenze degli stessi immobili (interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001).
Sono collegate a questo bonus anche le spese per miglioramento dei servizi igienici e la recinzione della pertinenza privata.
Ecobonus ordinario
Anche l’Ecobonus ordinario conserva pressochè le sue caratteristiche, con aliquote che possono essere 50% o 65% secondo il tipo e i livelli di prestazione dell’intervento di riqualificazione energetica, con recupero in 10 quote annuali.
Condizione indispensabile per questo bonus è che l’immobile su cui si va a intervenire sia riscaldato e accatastato.
In questo caso il limite di spesa è variabile, secondo il tipo di intervento. Ad esempio:
- 30.000 euro per la sostituzione degli impianti termici
- 60.000 per interventi sull’involucro edilizio
- 100.000 per interventi più consistenti
I massimali cambiano poi se parliamo di condomini.
La proroga di questo bonus è al 31 dicembre 2024.
Non bisogna dimenticare poi che gli interventi che permettono di conseguire un risparmio energetico devono essere comunicati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori. Superati i 90 giorni si potrà procedere ad una comunicazione tardiva con il pagamento di una sanzione.
Barriere architettoniche
Il bonus per lavori volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è passato dal 50% al 75%, da recuperare in 5 anni. La spesa massima ammissibile è variabile anche in questo caso:
- 50.000 euro per case unifamiliari
- 40.000 euro ad unità abitativa per condomini da 2 a 8 unità
- 30.000 euro ad unità abitativa per condomini maggiori di 8 unità.
Bonus facciate
Il bonus facciate è tra quelli penalizzati con la nuova legge. In realtà era stata prevista la sua eliminazione, ma poi il legislatore è tornato sui suoi passi, riducendo però l’aliquota detraibile, che passa dal 90% al 60%, senza massimali di spesa e da ripartire in 10 quote annuali.
Per chi ha già pagato i lavori entro il 31 dicembre 2021 vale ancora la vecchia aliquota.
La scadenza per questo bonus è al 31 dicembre 2022.
Si ricorda che il bonus facciate è applicabile nel caso di edifici che rientrano in zona A o B del Piano Regolatore o assimilate. In ogni caso esso è limitato alle sole facciate visibili dalla strada o dal suolo pubblico.
Bonus verde
Il bonus verde resta al 36% ma non può essere oggetto nè di sconto in fattura nè di cessione del credito. La detrazione è da ripartire in 10 quote annuali.
Esso ha un massimale di spesa di 5.000 euro e riguarda i lavori di sistemazione delle aree esterne, compresi gli impianti di irrigazione e giardini pensili di pertinenza di unità abitative. In particolare, si tratta sia di lavori nuovi sia di interventi che rinnovino preesistenze.
A titolo esemplificativo, gli interventi ammessi sono:
- restauro dei giardini
- riqualificazione di manti erbosi
- giardini pensili
- fornitura e messa dimora di piante
- impianti di irrigazione
Le spese di progettazione sono ammesse all’incentivo solo se effettivamente seguite poi da una realizzazione.
Bonus mobili
Il Bonus mobili è l’altro bonus ristrutturazione che è stato penalizzato, in quanto il massimale di spesa è passato da 16.000 euro a 10.000 euro per tutto il 2022 e a 5.000 euro per il 2023 e il 2024, recuperabili in 10 anni. In questo caso la detrazione è pari al 50% e riguarda l’acquisto di mobili nuovi e grandi elettrodomestici per immobili su cui una ristrutturazione è in corso o almeno che nell’anno precedente l’acquisto fosse in corso.
Per gli elettrodomestici c’è una condizione da rispettare, la classe energetica non inferiore a:
- A per i forni
- E per lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie
- F per frigoriferi e congelatori
Bonus idrico
Questo bonus, noto anche come bonus docce e rubinetti, consiste nel rimborso di 1.000 euro corrisposto una tantum per l’acquisto di sanitari in ceramica, rubinetti, docce, che rispettino alcuni parametri, in particolare che consentano un risparmio di acqua.
Se a richiederlo è un’impresa, il rimborso ammonta a 5.000 euro.
Sismabonus ordinario
Il Sismabonus ha come tetto di spesa 96.000 euro recuperabili in 5 anni ed ha aliquote di detrazione diversa:
- 50% di base
- 70% se grazie agli interventi si passa ad una classe sismica inferiore ( le zone interessate dal bonus sono 1,2 e 3)
- 75% per le parti comuni condominiali
- 80% per passaggio a 2 classi inferiori
- 85% per parti comuni condominiali.
La scadenza per questo bonus ordinario è al 31 dicembre 2024.
Bonus casa: ultime novità
A tutti i bonus fin qui elencati si affiancano le agevolazioni fiscali per chi compra casa, il bonus prima casa ordinario cui si va ad aggiungere quello destinato agli under 36 e comunque ai giovani sia per l’acquisto che per la locazione.
Bonus prima casa
Per quanto riguarda l’acquisto dell’abitazione principale anche nel 2022 viene riconosciuto un bonus consistente in uno sconto sulle imposte. In particolare:
- nel caso in cui il venditore è un soggetto privato o un’impresa che vende con esenzione IVA, verranno versate l’imposta di registro proporzionale in misura del 2% (anzichè 9%), l’imposta ipotecaria di 50 euro e quella catastale sempre di 50 euro;
- se si acquista in regime di applicazione dell’IVA, invece, verrà applicata un’aliquota del 4% (anzichè il 10%) e le altre imposte verranno pagate cn una quota fissa di 200 euro.
Si può accedere a questo bonus, inoltre, se sussistono i seguenti parametri:
- l’immobile è in categoria catastale A/2 – abitazione di tipo civile, A/3 – abitazione di tipo economico, A/4 – abitazione di tipo popolare, A/5 – abitazione di tipo ultrapopolare, A/6 – abitazione di tipo rurale, A/7 – abitazione in villini, A/11 – abitazione e alloggio tipico dei luoghi;
- l’immobile si trova nel Comune in cui il compratore lavora o ha o prenderà la residenza in un tempo massimo di 18 mesi;
- il compratore non possiede altro immobile nello stesso Comune
- il compratore non è titolare, nè lui nè il suo coniuge, di altro immobile su tutto il territorio nazionale per cui abbia usufruito già di questo bonus o, viceversa, solo a patto che lo venda entro 12 mesi.
Bonus casa under 36
Il decreto Sostegni-bis ha introdotto una misura che agevola l’acquisto di prima casa da parte dei giovani under 36. Tale misura è stata prorogata fino al 31 dicembre 2022. Per poter accedere a questa agevolazione, oltre all’età, bisogna avere un ISEE uguale o inferiore a 40.000 euro.
Essa consiste in:
- esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in compravendite senza IVA;
- stesse esenzioni e credito di imposta pari all’IVA pagata al venditore, in caso di operazioni in presenza di IVA.
Bonus affitti
Sempre per i giovani con età tra i 20 e i 31 anni ed un reddito non superiore a 15.493,71 euro, è prevista un’agevolazione in caso di affitto.
L’agevolazione consiste in una detrazione fiscale fino a 2.000 euro, che per i primi 4 anni di affitto sarà pari al 20% del canone di locazione con un minimo spettante di 991,60 euro e un limite massimo appunto di 2.000 euro.
Facciamo un riepilogo sui Bonus e scadenze bonus casa
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Caterina
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